Data della situazione: 18 settembre 2026. Stato: In vigore. Atto: Pravilnik o sadržaju pisane pouke o pravima lica lišenog slobode (regolamento sul contenuto della dichiarazione scritta dei diritti della persona privata della libertà), «Sl. list CG» 135/2026 (atto 2331), pubblicato il 16 settembre 2026 e, in forza del suo articolo 3, in vigore dal giorno successivo, il 17 settembre 2026.
Torniamo sull'argomento perché avevamo lasciato un vuoto nel nostro stesso testo. Illustrando la riforma del codice di procedura penale abbiamo dovuto scrivere che all'11 settembre 2026 non avevamo trovato alcun modulo pubblicato e che quindi non potevamo mostrare quale foglio sarebbe stato posato davanti a una persona fermata il 17 settembre. Il foglio ora esiste.
Che cosa dice il testo
Il regolamento in sé consta di tre articoli: oggetto, modulo in allegato quale parte integrante, e giorno di entrata in vigore. Il contenuto è nell'allegato: una pagina intitolata PISANA POUKA O PRAVIMA LICA LIŠENOG SLOBODE, divisa in otto sezioni.
Le sezioni riguardano, nell'ordine, il diritto a un colloquio riservato con il difensore, l'indipendenza dell'avvocato dalla polizia e il dovere di quest'ultima di aiutarvi a mettervi in contatto con lui (A); il diritto di conoscere il motivo del fermo e il reato contestato (B); il diritto alla propria lingua e alla traduzione (C); il diritto di non rendere dichiarazioni, con menzione espressa che il silenzio non può valere come prova di colpevolezza (D); l'accesso agli atti essenziali per contestare la legittimità del fermo (E); l'avviso a una persona di vostra scelta e, per lo straniero, al rappresentante diplomatico o consolare del proprio Stato (F); l'assistenza medica (G); e i termini (H).
Il valore pratico sta nella sezione H. Le ore su cui di solito si discute sono ora stampate sul foglio che il fermato tiene in mano.
| Atto | Termine | Se il termine scade |
|---|---|---|
| Conduzione davanti al procuratore dello Stato | Al più tardi 24 ore dalla privazione della libertà | La polizia deve rimettervi subito in libertà |
| Trattenimento disposto dal procuratore (zadržavanje) | Al massimo 72 ore dalla privazione della libertà | Il modulo non indica conseguenze |
| Adozione e notifica del provvedimento di trattenimento | Subito, al più tardi entro due ore | Il modulo non indica conseguenze |
| Reclamo contro il provvedimento | Otto ore dalla ricezione | Il diritto al reclamo decade |
| Decisione del giudice per le indagini sul reclamo | Quattro ore dal suo arrivo | Il modulo non indica conseguenze |
La riga delle 24 ore è in grassetto e sottolineata, accompagnata da una frase a sé: se entro quel termine non venite condotti davanti al procuratore, la polizia deve liberarvi immediatamente.
C'è poi una riga che a nostro avviso è la più insidiosa dell'intera pagina. La sezione C consente di rinunciare alla traduzione degli atti scritti se comprendete la lingua del procedimento. Subito dopo, anch'essa in grassetto e sottolineata, arriva la conseguenza: se rinunciate, quegli atti non vi saranno tradotti. La frase «capisco un po' il serbo» può quindi tradursi in un atto di accusa non tradotto.
Che cosa il testo non dice
Non tutto è chiuso. Il regolamento fissa il contenuto e l'allegato è stato pubblicato solo in montenegrino. Da questo testo non possiamo mostrare in quali lingue saranno effettivamente disponibili copie stampate in un commissariato. Il modulo stesso, nella nota finale, dice che la dichiarazione è consegnata nella vostra lingua o in una lingua che comprendete e che, in mancanza di copia, i diritti sono spiegati oralmente e la versione scritta è consegnata in seguito, «nel più breve termine possibile». Quante ore siano, resta non scritto.
La seconda lacuna riguarda l'interprete. Il modulo attribuisce il diritto di impugnare la decisione secondo cui non vi occorre un interprete, ma non indica né il termine né l'organo competente.
La nostra lettura
Il regolamento si fonda sull'articolo 5, comma 5, del codice di procedura penale, disposizione che abilita il ministero soltanto a fissare il contenuto della dichiarazione. Conviene dire la conclusione ad alta voce: i termini di 24, 72, due, otto e quattro ore non sono introdotti dal regolamento, ma ripetono termini già presenti nel codice. Il modulo non li crea, li rende visibili, e qui sta la sua utilità, perché finora per conoscerli bisognava aprire la legge.
In caso di fermo chiedete tre cose e chiedete che siano messe a verbale: la dichiarazione nella vostra lingua, un avvocato e l'avviso al consolato. Se il foglio non vi viene consegnato, o vi viene consegnato in una lingua che non leggete, chiedete che anche questo risulti a verbale, insieme all'ora dell'informazione orale. Avete il diritto di tenere il documento con voi per tutta la durata della misura. E non rinunciate alla traduzione.
Cosa non cambia
Il diritto di chiedere che sia avvisato il rappresentante consolare non è nuovo: figurava già nel vecchio articolo 5 e ha soltanto assunto forma scritta. Resta subordinato alla vostra richiesta. Non cambia nemmeno la posizione di chi non ha mezzi: il modulo collega il difensore d'ufficio e il patrocinio alle condizioni della Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći. Il regolamento non crea alcun diritto nuovo, non fissa termini nuovi e non tocca le disposizioni sui diritti della persona offesa la cui entrata in vigore è stata differita.
Come verificare
Il testo è consultabile nell'archivio della gazzetta ufficiale: sluzbenilist.me/propisi/398214. La scheda riporta «Službeni list Crne Gore, broj 135/2026», numero di registro 2331, pubblicazione 16.09.2026, vigenza 17.09.2026. Due formule confermano la data: «stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja» all'articolo 3 e il rinvio «(Član 5 Zakonika o krivičnom postupku)» nel titolo dell'allegato. Il numero del ministero è 01-040/26-9073. Il fascicolo completo è al numero 135/2026.
Che cosa abbia cambiato la riforma stessa, compreso il nuovo articolo 5 che impone questo modulo, lo abbiamo spiegato nel nostro testo sulla riforma del codice di procedura penale. Gli sviluppi successivi saranno annotati nella pagina Aggiornamenti normativi.



